Quella volta che un giudice inglese umiliò un Re…

 

Un articolo di 
Francesco Scarangella 

Un giudice tenacemente difende i principi fondanti del proprio ufficio.

Un re lo accusa di tradimento per le sue sediziose parole.

Una monarchia assoluta prossima al collasso, schiacciata sotto il peso di una ragione “artificiale”.

Pochi magistrati sono rimasti celebri negli annali del Common Law d’Inghilterra, quanto Sir Edward Coke (1552-1634), noto non solo come uno dei più illustri giuristi teorici e pratici della propria epoca, ma anche quale esempio paradigmatico del rigore, dell’imparzialità e della integrità cui sempre dovrebbe improntarsi l’agire del giudicante.

Un giudice che scelse di non atteggiarsi a mero burocrate, ad attuatore della volontà sovrana, ma di agire da fedele promotore dei valori della civiltà giuridica.

Valori, questi ultimi, sovente sprezzati dall’assolutismo inglese di epoca Stuarda, dominato dalla dottrina della superiorità della corona rispetto a qualsiasi legge, in un assetto di pressoché totale legibus absolutio.

Coke accedeva, al contrario, all’idea che il Common Law inglese – benché suscettivo di riforme ed ammodernamenti da parte del Legislatore Parlamentare e della Corona – conoscesse dei principi fondamentali irrevocabili, immutabili e, pertanto, non superabili neppure dalla stessa Legge.

 

Fu il suo scontro con il Re Giacomo I – ove il Coke sostenne la propria posizione con parole schiette, sincere ed aperte – a passare alla Storia: con la sentenza, tuttora celebre, “Prohibitions Del Roy” (1607).

L’arcivescovo di Canterbury Richard Bancroft aveva agito in rivendica di taluni immobili ecclesiastici, sentendosi negare in prime cure la titolarità dei beni episcopali a causa della propria assenza dalla sede Vescovile. Egli aveva, dunque, proposto un gravame avanti alla Corte del King’s Bench, con un procedimento istruito e trattato avanti ai giudici, con la presenza del Re. A quel punto il Re aveva irritualmente ritenuto personalmente la causa in decisione, in ragione della propria stima personale nei confronti dell’Arcivescovo, surrogandosi così ai rimanenti giudici facenti parte del Collegio.

Di seguito, il Collegio del King’s Bench veniva chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una sentenza regia che – in spregio ad ogni regola procedurale – era stata deliberata dal solo Monarca, senza la partecipazione del Presidente e degli altri membri effettivi del Collegio giudicante.

Dal canto proprio, l’Arcivescovo insisteva sulla validità di tale sentenza, rappresentando il potere del monarca assoluto di avocare a se dai giudici, suoi mandatari, ogni lite giudiziaria, in ragione del proprio mandato divino a regnare:

“(…) the King himself may decide it in his Royal person; and that the Judges are but the delegates of the King, and that the King may take what causes he shall please to determine, from the determination of the Judges, and may determine them himself. And the Archbishop said, that this was clear in divinity, that such authority belongs to the King by the word of God in the Scripture”.

Ma la replica del Collegio, presieduto dal Coke, fu tranchant:

“and it appears in our books, that the King may sit in the Star-Chamber; but this was to consult with the justices, upon certain questions proposed to them, and not in iudicio: so in the King’s Bench he may sit, but the Court gives the judgment: and it is commonly said in our books, that the King is always present in Court in the judgment of law; and upon this he cannot be nonsuit: but the judgments are always given per Curiam; and the Judges are sworn to execute justice according to law and the custom of England”.

La Corte, quindi, con una presa di posizione rivoluzionaria, disconosceva la legittimità procedurale di una sentenza resa personalmente dal Re, affermando la validità esclusiva delle decisioni assunte per Curiam: al contempo, riconosceva alla Corona la facoltà di presenziare in udienza e di prender parte ai lavori del Collegio, ma senza il potere di decidere in sostituzione degli altri giudici.

In tale contesto, è rimasto celebre il colloquio intrattenuto tra Coke, nella sua veste di Presidente della Corte, e Giacomo I, offeso da tali parole.

Il Re rivendicava il potere di conoscere di ogni caso giudiziario, richiamando dottamente i principi del razionalismo giusnaturalista dei tempi: affermando che l’intero diritto discendesse dalla Ragione e che esclusivamente sulla base della Ragione i giudici fossero chiamati ad esercitare il proprio ufficio.

Il Re ne faceva finalmente discendere la legittimità della avocazione già attuata – e per l’effetto la legittimità della pronuncia a qua – in quanto egli aveva giudicato seguendo quegli stessi principi della ragione, che anche gli altri giudici avrebbero inevitabilmente seguito. La risposta di Coke – cortese nei modi, ma ferma ed irremovibile nella sostanza – lo lasciò incredulo: “true it was, that God had endowed His Majesty with excellent science, and great endowments of nature; but His Majesty was not learned in the laws of his realm of England, and causes which concern the life, or inheritance, or goods,or fortunes of his subjects, are not to be decided by natural reason but by the artificial reason and judgment of law, which law is an act which requires long study and experience, before that a man can attain to the cognizance of it: that the law was the golden met-wand and measure to try the causes of the subjects; and which protected His Majesty in safety and peace”.

Coke distingueva, dunque, tra la ragion naturale – innata nell’uomo e perfezionabile tramite lo studio di ogni argomento – e la ragione “artificiale” giuridica: quest’ultima, invece, sarebbe stata appannaggio del ceto togato e si sarebbe potuta conseguire esclusivamente con la Pratica del Common Law.

Ed ecco, dunque, che il Re – benchè munito di ragion naturale – rimaneva digiuno degli studi giuridici: di conseguenza, egli non si sarebbe dovuto sostituire ai propri magistrati.

Il re – infuocato da queste parole – accusò Coke di aver posto la sua autorità al di sotto della Legge. Un tradimento, anche solo a dirsi: “the King was greatly offended, and said, that then he should be under the law, which was treason to affirm, as he said”.

Il Giudice rispose, allora, argutamente richiamandosi ad Henry de Bracton, illustre iniziatore della dottrina giuridica inglese: “to which I said, that Bracton saith, quod Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege”. Sicché, il giudice fu incisivo nel ribadire che un re non deve sottostare ad alcun altro uomo, ma a Dio ed alla Legge.

Tale rivendicazione dell’autonomia e dell’expertise del giudicante sarebbe – come ben noto – costata a Coke il proprio scranno di Chief Justice: egli, tuttavia, è tutt’oggi ricordato per la propria animosa presa di posizione quale uno dei primi teorici di separazione dei poteri e stato di diritto.  

Riferimenti:

sent. 1342 PROHIBITIONS DEL ROY 12 CO. REP. 64 – BAILII Citation Number: [1607] EWHC KB J23, 77 ER 1342, 12 Co.Rep. 64.

 

 

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