La separazione delle carriere nella magistratura tra revisione costituzionale e referendum confermativo. 

*di Luigi Filippo Daniele, 
Presidente di Polis Futura 

 

Profili sistematici e criticità del dibattito pubblico. 

Introduzione

La legge costituzionale recante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti è stata approvata dal Parlamento ai sensi dell’art. 138 Cost., ma senza il raggiungimento della maggioranza qualificata dei due terzi, rendendo necessario il ricorso al referendum confermativo previsto dalla Costituzione, fissato per i giorni 22 e 23 marzo. Il contributo analizza in chiave tecnico-sistematica il contenuto della riforma, soffermandosi sulle modifiche agli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 Cost., sulla nuova articolazione del governo autonomo della magistratura e sull’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. L’analisi sostiene che la riforma, lungi dal comprimere l’indipendenza della magistratura, rafforza la terzietà del giudice e la coerenza del modello accusatorio, riallineando l’ordinamento italiano alle principali esperienze europee.

 

1. La riforma costituzionale e il ricorso al referendum ex art. 138 Cost.

 

La separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti è oggi oggetto di una legge costituzionale formalmente approvata, ma non ancora vigente. La mancata approvazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ha infatti attivato il meccanismo di garanzia previsto dall’art. 138 Cost., che rimette la decisione finale al corpo elettorale mediante referendum confermativo.

 

Questo dato non è secondario. Al contrario, esso colloca la riforma su un piano di massima rilevanza ordinamentale, imponendo che una scelta strutturale sull’assetto della giurisdizione trovi una legittimazione democratica diretta. In tale prospettiva, il referendum non rappresenta un vulnus, bensì un passaggio coerente con la natura della revisione proposta, che incide sull’equilibrio tra funzioni giudicanti e requirenti e sul modello costituzionale di processo penale.

 

2. La separazione delle carriere come opzione costituzionalmente legittima

Uno degli argomenti più ricorrenti nel dibattito pubblico è che la separazione delle carriere sarebbe incompatibile con la Costituzione. Tale affermazione non trova fondamento giuridico. La Corte costituzionale ha chiarito da tempo che la Carta non impone né preclude un modello unitario o separato delle carriere, rimettendo al legislatore costituzionale la scelta dell’assetto più idoneo a garantire indipendenza e imparzialità della giurisdizione.

 

La riforma si muove dunque all’interno del perimetro costituzionale, valorizzando in particolare l’art. 111 Cost. e il principio di terzietà del giudice. In un sistema processuale a impianto accusatorio, la commistione ordinamentale tra chi giudica e chi esercita l’azione penale costituisce una tensione strutturale, che la separazione delle carriere mira a risolvere senza intaccare l’autonomia complessiva dell’ordine giudiziario.

 

3. Le modifiche agli artt. 102 e 104 Cost.: due carriere, due Consigli superiori

 

La riforma interviene sull’art. 102 Cost., esplicitando che l’ordinamento giudiziario disciplina le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Si tratta di una scelta di chiarezza costituzionale, che supera l’ambiguità dell’attuale assetto, nel quale la separazione delle funzioni convive con l’unità della carriera.

Il nuovo art. 104 Cost. ridisegna conseguentemente il governo autonomo della magistratura, prevedendo due distinti Consigli superiori: uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. La duplice articolazione non frammenta l’ordine giudiziario, ma ne rafforza l’autonomia interna, consentendo a ciascun ramo di autogovernarsi secondo le proprie specificità funzionali. Tuttavia non è esplicitato da quanti membri saranno composti questi 2 CSM (in teoria 32 membri) , sappiamo che saranno membri di diritto il Presidente della Repubblica per entrambi gli organi, mentre la vicepresidenza sarà tenuta da una parte dal Primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM dei giudici giudicanti e dall’altra il Procuratore Generale della Corte di Cassazione per quanto concerne il CSM dei giudici requirenti.

Particolarmente innovativo è il sistema di composizione dei Consigli, fondato in larga parte sul sorteggio, sia per i componenti togati sia per quelli laici. Tale meccanismo è esplicitamente orientato a ridurre il peso delle correnti associative e a restituire centralità alla funzione istituzionale del CSM, oggi spesso percepito come luogo di mediazione politico-corporativa.

 

4. L’art. 105 Cost. e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare

 

Uno degli snodi più rilevanti della riforma è la sottrazione della funzione disciplinare ai Consigli superiori e la sua attribuzione a un nuovo organo costituzionale: l’Alta Corte disciplinare. Essa esercita la giurisdizione disciplinare su tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, ed è composta da membri togati e laici, selezionati con criteri che privilegiano anzianità, competenza e indipendenza. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune “compila con elezione”, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività ed esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.

La scelta di concentrare la funzione disciplinare in un organo distinto dal CSM risponde a un’esigenza di imparzialità strutturale. Si supera così l’equivoco di un autogoverno che è al tempo stesso amministratore della carriera e giudice disciplinare, rafforzando le garanzie di terzietà anche sul piano interno all’ordine giudiziario. L’introduzione di un doppio grado di giudizio all’interno dell’Alta Corte costituisce un ulteriore presidio di garanzia.

 

5. Le modifiche di coordinamento: artt. 87, 106, 107 e 110 Cost.

Le ulteriori modifiche costituzionali hanno funzione prevalentemente sistematica. L’art. 87 Cost. viene adeguato per attribuire al Presidente della Repubblica la presidenza di entrambi i Consigli superiori; l’art. 106 amplia l’accesso alla Corte di cassazione anche ai magistrati requirenti con adeguata anzianità; gli artt. 107 e 110 recepiscono la nuova articolazione dell’autogoverno, distribuendo le competenze tra i due CSM.

Nel complesso, si tratta di interventi coerenti, che evitano disallineamenti testuali e assicurano l’unità dell’ordinamento costituzionale dopo la separazione delle carriere.

6. Indipendenza della magistratura e modello europeo

Contrariamente a una certa narrazione, la riforma non indebolisce la magistratura, ma ne rafforza l’indipendenza, sottraendola a dinamiche interne opache e rendendo più netta la distinzione dei ruoli nel processo. Non è casuale che la separazione delle carriere rappresenti il modello prevalente in Europa: la maggioranza degli ordinamenti continentali distingue in modo chiaro tra giudici e pubblici ministeri, senza che ciò abbia comportato una regressione delle garanzie.

L’esperienza comparata dimostra che l’autonomia dell’accusa può essere tutelata anche al di fuori di una carriera unificata, purché siano assicurate garanzie costituzionali adeguate. La riforma italiana si muove precisamente in questa direzione.

7. Le obiezioni dell’ANM: profili critici e limiti argomentativi

Una parte rilevante del dibattito pubblico sulla riforma è stata monopolizzata dalle prese di posizione dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha qualificato la separazione delle carriere come un “attacco all’indipendenza della magistratura” e una “torsione autoritaria dell’assetto costituzionale”. Tali affermazioni, tuttavia, appaiono più assertive che dimostrate, e presentano rilevanti debolezze sul piano giuridico.

In primo luogo, l’ANM tende a identificare l’indipendenza della magistratura con l’unità delle carriere, ma questa equivalenza non trova fondamento nel testo costituzionale. L’art. 104 Cost. tutela l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario nel suo complesso, non un determinato modello organizzativo interno. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la Costituzione è strutturalmente neutra rispetto alla scelta tra carriere unificate o separate, purché siano garantite l’inamovibilità, l’autogoverno e l’assenza di condizionamenti esterni.

Ne consegue che l’argomento secondo cui la separazione delle carriere sarebbe di per sé incostituzionale non è sostenibile sul piano tecnico, e rischia di trasformare una preferenza ordinamentale in un presunto vincolo costituzionale inesistente.

8. Pubblico ministero e potere esecutivo: un falso problema

Un secondo argomento frequentemente evocato riguarda il rischio di “assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo”. Anche questa obiezione, se confrontata con il testo della riforma, risulta priva di riscontri normativi.

La legge costituzionale non introduce alcuna forma di subordinazione gerarchica del pubblico ministero al Governo, né modifica l’obbligatorietà dell’azione penale. Al contrario, il PM mantiene uno statuto di autonomia costituzionale, rafforzato dall’esistenza di un Consiglio superiore autonomo, separato da quello della magistratura giudicante. L’idea che solo l’unità di carriera possa garantire l’indipendenza del PM appare, a ben vedere, una costruzione ideologica più che un principio giuridico.

Sul piano comparato, poi, l’argomento perde ulteriore consistenza: numerosi ordinamenti europei prevedono carriere separate senza che ciò abbia comportato una compressione dell’autonomia dell’accusa. La tesi dell’ANM finisce quindi per assumere una connotazione autarchica, poco attenta all’evoluzione dei sistemi giudiziari occidentali.

 

9. Terzietà del giudice e “cultura della giurisdizione”

Un ulteriore profilo critico riguarda l’idea, spesso richiamata dall’ANM, secondo cui l’unità delle carriere garantirebbe una comune “cultura della giurisdizione”. Anche questo argomento, pur suggestivo, presenta limiti evidenti.

Nel processo penale di tipo accusatorio, la terzietà del giudice non è un valore astratto, ma una condizione strutturale. La condivisione di percorsi di carriera, organi di autogoverno e dinamiche associative tra giudice e pubblico ministero rischia di indebolire, quantomeno sul piano della percezione, quella distanza funzionale che il modello accusatorio presuppone. La riforma, separando i percorsi professionali e istituzionali, non nega una comune cultura giuridica, ma chiarisce le differenze di ruolo, rendendole più coerenti con la funzione svolta nel processo.

In questo senso, la separazione delle carriere non svaluta la giurisdizione, ma ne rafforza la credibilità, ponendo il giudice in una posizione di maggiore neutralità rispetto alle parti.

 

10. Il sorteggio e la questione delle correnti

 

Particolarmente significativa è la critica dell’ANM al ricorso al sorteggio nella composizione dei Consigli superiori e dell’Alta Corte disciplinare. Secondo l’Associazione, tale meccanismo comprometterebbe la rappresentatività e la competenza degli organi di autogoverno.

Questa obiezione ignora il contesto che ha reso necessario l’intervento riformatore. Le degenerazioni correntizie emerse negli ultimi anni hanno minato la fiducia nell’autogoverno della magistratura, trasformando in molti casi il CSM in un luogo di negoziazione politica interna. Il sorteggio, lungi dall’essere una scelta irrazionale, si configura come uno strumento di riequilibrio, volto a ridurre la cattura degli organi di governo da parte di gruppi organizzati.

Va inoltre sottolineato che il sorteggio non opera in modo indiscriminato, ma su elenchi qualificati, composti da magistrati con requisiti di anzianità e professionalità, nonché da giuristi di comprovata esperienza. La competenza tecnica non viene quindi sacrificata, ma sottratta a logiche elettorali opache.

 

11. Il referendum come momento di responsabilità costituzionale

 

Infine, la posizione dell’ANM appare problematica anche nella misura in cui tende a delegittimare il ricorso al referendum confermativo, rappresentandolo come una minaccia all’equilibrio costituzionale. In realtà, il referendum previsto dall’art. 138 Cost. è uno strumento di garanzia, non di rottura.

Rimettere al corpo elettorale una scelta così incisiva sull’assetto della giurisdizione significa riconoscere la natura eminentemente costituzionale della questione. Se la riforma sarà approvata il 22 e 23 marzo, essa godrà di una legittimazione democratica diretta difficilmente contestabile, rafforzando – e non indebolendo – il nuovo equilibrio istituzionale.

12. La neutralità costituzionale sul modello di carriera

 

Il mio punto cardine attraverso cui ho sviluppato questo intervento è il seguente : è chiaro che la Costituzione non imponga l’unità delle carriere.

Lo dice la Corte costituzionale, sent. n. 37 del 2000, decisione in cui la Corte afferma che: «la Costituzione non contiene una rigida predeterminazione del modello di pubblico ministero, rimettendo al legislatore ordinario e costituzionale la conformazione dell’assetto, purché siano preservate l’autonomia e l’indipendenza della magistratura».

Ad esempio poi in Corte cost., sent. n. 262 del 2009 si chiarisce che l’indipendenza della magistratura è garantita da un insieme di presìdi (inamovibilità, autogoverno, garanzie statutarie), non da uno specifico modello organizzativo interno.

Poi in Corte cost., sent. n. 224 del 2009 si ribadisce che la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti è pienamente compatibile con l’art. 104 Cost., e non altera l’unità dell’ordine giudiziario.

Tecnicamente sostenere che l’unità delle carriere sia “costituzionalmente necessaria” è una forzatura interpretativa, smentita dalla giurisprudenza costituzionale.

 

13. Terzietà del giudice e art. 111 Cost.

 

A favore della separazione come rafforzamento del giusto processo ex art. 111 Cost., ci sono varie sentenze e decisioni.

 

In Corte cost., sent. n. 155 del 1996 la Corte collega la terzietà del giudice non solo all’assenza di interesse nel processo, ma anche “alla distanza strutturale e funzionale dalle parti”.

 

Con Corte cost., sent. n. 24 del 1992 la Consulta sottolinea che:

<<la posizione del pubblico ministero è “ontologicamente distinta” da quella del giudice, pur nella comune appartenenza all’ordine giudiziario>>.

 

Abbiamo poi la sentenza CEDU, De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984

La Corte EDU afferma che:

<<l’imparzialità del giudice deve essere garantita non solo in senso soggettivo, ma anche oggettivo, tenendo conto delle apparenze>>.

Con questa sentenza si sancisce che l’imparzialità del giudice va garantita non solo in senso soggettivo, ma anche oggettivo, eliminando dubbi legittimi basati sulle apparenze. Un assetto strutturale che avvicina giudice e accusa mina la fiducia dei cittadini, rendendo necessaria la separazione delle carriere.

L’ imparzialità soggettiva si presume cioè finché non vi è prova contraria.

L’imparzialità oggettiva richiede invece che il giudice offra garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sulla sua terzietà.

Se il giudice ha svolto in precedenza funzioni inquirenti (o è troppo vicino all’accusa), l’apparenza di parzialità viola l’art. 6 della Convenzione (giusto processo).

Il caso De Cubber ha rafforzato l’importanza del principio del giudice terzo, pilastro per la fiducia nella giustizia europea: anche se il giudice è imparziale “di fatto”, un assetto che lo avvicina strutturalmente all’accusa può minare la fiducia del cittadino. La separazione delle carriere risponde esattamente a questo standard europeo.

 

14. Pubblico ministero e potere esecutivo: cosa dice davvero la giurisprudenza

 

Con Corte cost., sent. n. 88 del 1991

La Corte chiarisce che <<l’indipendenza del PM non deriva dall’unità di carriera con il giudice, ma dalle garanzie costituzionali che lo sottraggono a direttive esterne>>.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991, ha precisato dunque che l’indipendenza del Pubblico Ministero non deriva da una necessaria unità di carriera con i giudici. Essa è invece garantita da specifiche norme costituzionali che lo sottraggono a direttive esterne, assicurando l’obbligatorietà dell’azione penale e il controllo di legalità.

 

Nella sentenza n. 88/1991 si tratta l’indipendenza funzionale: l’indipendenza del PM è assicurata dalle garanzie costituzionali (artt. 104, 107, 112 Cost.), non dalla commistione con la funzione giudicante.

La Corte rimarca l’obbligatorietà dell’azione penale: tale principio è fondamentale e richiede che il PM operi senza condizionamenti esterni, agendo sulla base della legge.

Infine il sistema accusatorio: Il controllo di legalità sull’attività del PM (come l’archiviazione) è il fulcro del sistema delineato nel nuovo codice di procedura penale.

 

La sentenza sottolinea – ad fortiori – che la distinzione tra i ruoli di accusa e giudizio deve essere bilanciata con la parità di garanzie di indipendenza previste per tutti i magistrati.

 

Corte cost., sent. n. 420 del 1995

Viene escluso che l’autonomia del PM sia incompatibile con modelli differenziati di status, purché non vi sia subordinazione gerarchica al Governo.

Si riafferma così il ruolo del pubblico ministero (PM) come organo autonomo e indipendente. La Corte esclude che la sua autonomia sia incompatibile con modelli organizzativi differenziati di status , purché venga garantita l’assenza di una subordinazione gerarchica al Governo, assicurando l’indipendenza strutturale.

Il PM deve rimanere dunque indipendente da altri poteri, specialmente dall’esecutivo, conformemente all’assetto costituzionale dell’ordine giudiziario.

La Corte con la sentenza in analisi, riconosce che il legislatore può differenziare lo status o l’organizzazione dei PM, a patto che non si traduca in una gerarchia governativa.

La sentenza infine concorre a definire l’indipendenza interna ed esterna del PM, fondamentale per il corretto esercizio dell’azione penale.

 

CEDU, Moulin c. Francia, 23 novembre 2010

Qui la Corte EDU distingue nettamente:

tra PM dipendente dall’esecutivo (caso francese) e PM dotato di autonomia funzionale.

Nella sentenza Moulin c. Francia del 23 novembre 2010, la CEDU ha cioè stabilito che il pubblico ministero francese, essendo gerarchicamente dipendente dall’esecutivo (Ministro della Giustizia), non offre le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per essere considerato un “magistrato” ai sensi dell’art. 5 comma 3 CEDU, a differenza dei sistemi con PM dotato di autonomia funzionale.

Riguardo al PM Francese ( nel Caso Moulin) la Corte ha ovvero rilevato che il PM in Francia è soggetto al potere gerarchico e alle istruzioni del Ministro della Giustizia. Di conseguenza, non presenta l’indipendenza necessaria rispetto al potere esecutivo e alle parti coinvolte per esercitare funzioni giudiziarie, in particolare riguardo alla privazione della libertà.

Sul PM con Autonomia Funzionale la Corte distingue tale posizione da quella dei magistrati inquirenti o requirenti che, pur inseriti nell’ordinamento giudiziario, operano in autonomia funzionale e non sono sottoposti a ordini diretti del governo, garantendo così l’imparzialità.

A causa di questa dipendenza, il pubblico ministero francese non può essere considerato un organo indipendente capace di controllare la legalità delle misure privative della libertà (come la custodia cautelare) secondo gli standard convenzionali.

La sentenza sottolinea l’indivisibilità della procura francese, evidenziando che i membri della procura non offrono le garanzie richieste dalla CEDU per la qualifica di “magistrato”.

Il problema non è la separazione delle carriere, ma la dipendenza gerarchica dal potere politico, che la riforma italiana non introduce sicuramente.

Nel confondere separazione delle carriere e subordinazione al Governo, l’errore dell’associazione Nazionale Magistrati è un errore concettuale ed ideologico, Più che una critica giuridica. Questo errore, e la posizione del NO alla riforma è una posizione politica, non supportata da fonti giuridiche certe e determinabili.

 

15. Autogoverno, correnti e legittimità del sorteggio

 

Con Corte cost., sent. n. 170 del 2018

La Corte riconosce che:

l’autogoverno è strumento di garanzia dell’indipendenza, non un fine in sé, e può essere rimodulato dal legislatore Costituzionale. Le modalità di esercizio dell’autogoverno possono essere soggette a interventi del legislatore, purché non ne risulti compromessa la sostanza dell’indipendenza.

 

Nella decisione di cui Corte cost., sent. n. 44 del 1968 si sottolinea il seguente principio : il CSM non è un organo rappresentativo della magistratura, bensì un organo di rilievo costituzionale con funzioni di garanzia.

Il CSM è un organo di rilievo costituzionale di garanzia e non un organo rappresentativo degli interessi della magistratura ed assicura l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, operando come organo di autogoverno.

Il CSM abbiamo detto che è un organo garante : non difende interessi corporativi, ma garantisce l’ordine giudiziario.

Infatti esso adotta provvedimenti su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati.

L’organo è previsto dall’art. 104 della Costituzione, ed è un organo costituzionale che autogoverna la magistratura.

La giurisprudenza costituzionale ha superato l’idea che il CSM rappresenti le correnti, evidenziando il suo ruolo di garanzia costituzionale.

Il CSM svolge anche funzioni disciplinari e agisce per tutelare l’autonomia dei magistrati ordinari.

Questo è fondamentale: se il CSM non è un parlamento dei magistrati, allora la critica sulla “perdita di rappresentatività” con il sorteggio cade da sola.

 

Sul piano comparato:

 

CEPEJ – Report on European Judicial Systems (ultime edizioni):

evidenzia che diversi ordinamenti europei utilizzano meccanismi non elettivi per ridurre la politicizzazione degli organi di governo della magistratura.

 

 

16. Funzione disciplinare e giudice naturale

 

Corte cost., sent. n. 497 del 2000

La Corte afferma che “la funzione disciplinare sui magistrati può essere attribuita a organi diversi dal CSM, purché dotati di garanzie di indipendenza e imparzialità”.

La Corte costituzionale dunque, con la sentenza n. 497 del 2000, ha ribadito che la funzione disciplinare sui magistrati non è esclusiva del CSM, potendo essere attribuita ad altri organi. Tuttavia, tali organi devono essere dotati di specifiche garanzie di indipendenza e imparzialità, garantendo così il giusto processo disciplinare.

Il Consiglio Superiore della Magistratura gestisce la carriera e la disciplina dei magistrati, garantendo l’autonomia della magistratura.

 

Riguardo al procedimento disciplinare, anche se il CSM è l’organo principale, la Corte ha riconosciuto che l’azione disciplinare può coinvolgere altri attori, come il Ministero della Giustizia che promuove l’azione, e che le decisioni possono essere impugnate, ad esempio, presso le sezioni unite della Cassazione.

Qualsiasi organo diverso dal CSM eserciti la funzione disciplinare deve conformarsi ai principi di indipendenza, imparzialità e al diritto alla difesa (come sostenuto anche dal Professore Francesco Dal Canto Associazione Italiana Costituzionalisti).

 

Corte cost., sent. n. 12 del 1971

Riconosce che la giurisdizione disciplinare è compatibile con modelli speciali, purché sia rispettato il principio del giusto processo.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 1971 ha così stabilito che la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati è compatibile con modelli speciali (come la Sezione disciplinare del CSM), purché le procedure adottino garanzie proprie della funzione giurisdizionale, garantendo così il giusto processo.

La sezione disciplinare del CSM viene riconosciuta come organo esercente funzioni giurisdizionali.

Il procedimento garantisce l’indipendenza dell’ordine giudiziario e dei singoli magistrati.

Le forme del procedimento devono conformarsi ai principi del giusto processo, assicurando il contraddittorio.

La sentenza ha pertanto dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla struttura di tale organo.

 

L’Alta Corte disciplinare, con composizione mista e doppio grado interno, rafforza, non indebolisce, le garanzie convenzionali e costituzionali.

 

17. Il referendum costituzionale come garanzia, non come rischio

 

Con Corte cost., sent. n. 2 del 2004

La Corte definisce il referendum ex art. 138 Cost. come uno strumento di garanzia dell’equilibrio costituzionale e di partecipazione democratica qualificata.

 

Ad esempio Corte cost., sent. n. 1146 del 1988 chiarisce che il referendum costituzionale non è sottoposto a limiti di merito, proprio perché incide su scelte di architettura istituzionale.

 

Delegittimare il referendum significa, di fatto, delegittimare un meccanismo di garanzia previsto dalla Costituzione stessa.

A mio parere, ridurre il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati a una lotta tra “buoni” e “cattivi” è profondamente nocivo.

Non è vero che chi vota NO sia una persona pura, incensurata e moralmente superiore, così come non è vero che chi vota SÌ sia un ex galeotto, un corrotto o un colluso (che gente come Previti lo sia e che questo soggetto poco raccomandabile voti Si questo è un dato oggettivo ma non facciamo di tutta l’erba un fascio altrimenti diventiamo come quelli di fratelli d’Italia di cui naturalmente non ho le stesse idee ).

Tuttavia quello che è stato posto in essere in questa campagna referendaria il classico dualismo tossico che riduce la politica a tifo calcistico: Squadra A contro Squadra B.

 

Qui, invece, si parla di diritto, di processo penale, di equilibrio tra i poteri dello Stato.

Ed è solo su questi criteri – non sulle simpatie o antipatie personali – che dovrebbe maturare una scelta consapevole. Nemmeno essere contrari a priori perché questa riforma l’ha fatta il governo di Centrodestra di Meloni, che di sicuro non voto:insomma, non credo che questo voto referendario, appunto perché in quanto tale, non sarà un voto di fiducia alla Meloni piuttosto che di sfiducia, come dicono alcuni, perché quello sarà nel 2027.

Anche nel Centro sinistra si richiedeva la riforma dell’ordinamento Giudiziario : il Partito Popolare Italiano nei primi anni 2000 proponeva proprio la Riforma e la separazione delle carriere nel proprio programma, mentre fu di Rifondazione Comunista la prima proposta della separazione delle carriere dei magistrati presentata a giugno del 2001 da Giuliano Pisapia e Russo Spena.

La proposta di legge mirava a modificare l’ordinamento giudiziario per introdurre una netta distinzione tra le funzioni requirenti (PM) e giudicanti, limitando il passaggio tra le stesse. Le motivazioni vertevano sulla necessità di garantire l’imparzialità del giudice e la specializzazione delle funzioni.

 

È vero: questa riforma non accelererà i tempi della giustizia.

È vero: poteva essere scritta meglio.

Ed è altrettanto legittimo diffidare di chi, in altri ambiti, legifera sull’onda dei casi di cronaca , facendo populismo penale e producendo decreti sicurezza spesso inefficaci.

 

Ma la domanda centrale resta un’altra:

questa riforma può migliorare l’equilibrio del processo penale?

 

Oggi il sistema appare già fortemente sbilanciato. E i numeri – non le opinioni – lo dimostrano:

 

1. circa il 94% delle richieste di intercettazione del Pubblico Ministero viene accolto;

 

2. quasi il 99% delle proroghe delle intercettazioni viene autorizzato;

 

3. il 99% dei magistrati viene valutato positivamente dal CSM.

 

4. Nelle fasi più delicate, dove il controllo dovrebbe essere massimo, esso rischia di ridursi a una mera formalità.

 

Questo accade soprattutto nelle indagini preliminari, mentre nel dibattimento, quando il contraddittorio è pieno, le assoluzioni sono tutt’altro che rare.

 

Separare le carriere non significa delegittimare i magistrati, né accusarli di malafede, E soprattutto non c’è scritto da nessuna parte che i PM saranno sottoposti all’esecutivo.

Significa rafforzare il modello accusatorio, rendere il giudice realmente terzo e imparziale, distinto dall’accusa che rappresenta lo Stato.

 

È esattamente ciò che chiede l’articolo 111 della Costituzione: un processo equo e giusto, fondato sul contraddittorio tra parti poste su un piano di reale parità.

 

Si può votare NO in buona fede.

Si può votare SÌ in buona fede.

Ma smettiamola di demonizzare chi la pensa diversamente.

 

Ora, sul tema del sorteggio.

Anche sul sorteggio dei componenti dei Consigli superiori è bene uscire dagli slogan.

Il sistema previsto non è un sorteggio “cieco”, ma un meccanismo articolato è ben temperato per i membri c.d. “laici” è “togati” :

 

– 1/3 dei componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione c.d. Laici;

 

– 2/3 dei componenti estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti c.d. Togati

 

– La compilazione degli elenchi inoltre avviene in un momento non coincidente con la necessità di nominare i componenti, proprio per evitare interferenze politiche contingenti.

Dal punto di vista tecnico, sarebbe opportuno sostituire il riferimento all’“insediamento” del Parlamento con quello alla prima riunione delle Camere, e chiarire la cadenza temporale con cui tali elenchi devono essere rinnovati.

 

Ai sensi della precedente disposizione, il CSM risultava composto di 33 membri:

 3 membri di diritto: Presidente della Repubblica (Presidente del CSM); primo

presidente della Corte di cassazione; procuratore generale della Repubblica

presso la Corte di cassazione;

 20 membri “togati”, eletti dai magistrati ordinari.

 10 membri “non togati” laici, eletti dal Parlamento in seduta comune ex art 55.2 cost. tra i professori

ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale con le maggioranze dei 3/5 del parlamento .

Il sorteggio, peraltro, non è affatto estraneo al nostro ordinamento. È già previsto:

a) per i giudici aggregati della Corte costituzionale (art. 135 Cost.);

 

b) per il tribunale dei ministri (art. 96 Cost.);

 

c) per le Corti d’assise;

 

d) in ambito elettorale, universitario, sanitario e contabile.

 

Ma anche nel CSM, oggi, il sorteggio è già previsto in via residuale.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito che il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’organizzazione interna del Consiglio, purché siano rispettati i criteri e gli equilibri costituzionali.

 

Proprio perché il sorteggio incide su organi delicatissimi, servono garanzie ulteriori.

 

Non basta il divieto di rieleggibilità né la durata quadriennale del mandato.

È necessario:

 

1. chiarire che chi è sorteggiato non possa partecipare a sorteggi successivi;

 

2. rafforzare il regime delle incompatibilità.

 

In particolare, sarebbe opportuno escludere dal novero dei sorteggiabili: chi ha ricoperto incarichi politici,

chi ha svolto funzioni o ricevuto deleghe riconducibili, direttamente o indirettamente, all’attività politica.

 

Non per spirito punitivo, ma per coerenza con il principio di terzietà e per garantire la credibilità dell’autogoverno della magistratura.

 

In conclusione , il punto non è tifare per o contro la riforma.

Il punto è ragionare sul merito, sui dati, sui principi costituzionali. Ognuno è libero di votare Si o no secondo la propria coscienza e ciò che si sente in base al ragionamento fatto con la propria testa, non per volere o incitamento di un Segretario/a del Partito.

Perché quando il dibattito diventa ideologico e tribale, il rischio è uno solo: perdere di vista la giustizia, ma quella vera.

Come è composto il CSM oggi?

 

La composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), l’organo di autogoverno della magistratura previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana, mostra chiaramente come anche all’interno della magistratura esistano orientamenti culturali e associativi differenti.

I magistrati togati e le correnti

I 20 magistrati togati eletti dai colleghi sono oggi distribuiti tra diverse correnti della magistratura, che nel tempo hanno assunto posizioni culturali spesso accostate alle principali aree politiche del Paese:

Magistratura Indipendente – 7 membri, area generalmente considerata vicina al centrodestra

Area Democratica per la Giustizia – 6 membri, area progressista e di centrosinistra

UnicostUniti per la Costituzione – 4 membri, area moderata e centrista

Magistratura Democratica – 1 membro, corrente storicamente di sinistra

Indipendenti – 2 membri, non appartenenti formalmente a correnti organizzate

Queste correnti nascono come associazioni culturali interne alla magistratura, ma negli anni hanno finito per strutturarsi come veri e propri gruppi organizzati nelle elezioni interne al CSM.

I membri laici

Accanto ai togati siedono 10 membri laici, eletti dal Parlamento e quindi espressione dei partiti politici:

Fratelli d’Italia – 4

Lega – 2

Partito Democratico – 1

Movimento 5 Stelle – 1

Italia Viva – 1

Forza Italia – 1

A questi si aggiungono i 3 membri di diritto: il Presidente della Repubblica Italiana, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

 

La presenza di correnti interne con orientamenti culturali riconoscibili è uno degli elementi che alimenta il dibattito sulle riforme della giustizia, dal ruolo delle correnti fino alla discussione sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Riuscirà il sorteggio a spezzare la forza delle correnti nella magistratura?

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